Il Tar Palermo con Sentenza 1509/2022, in totale accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Erio Buceti e Laura Lo Faro del Foro di Catania, rispettivamente specializzati in diritto amministrativo e diritto del lavoro, ha disposto l’annullamento della procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale e finalizzata alla definizione della graduatoria di vincitori (distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, riferita alla Classe di Concorso AB56), destinata ai docenti precari di strumento musicale chitarra.
Il Tribunale Amministrativo, condividendo integralmente la tesi prospettata dai legali dei ricorrenti in ordine alla necessaria coerenza, ai fini della validità del concorso, tra il settore scientifico/accademico disciplinare del nominato commissario e lo specifico settore di concorso, ha disposto che, in punto di equivalenza tra insegnamenti di strumenti musicali appartenenti alla stessa classe, nel caso di specie, i cordofoni (cui appartiene la chitarra, l’arpa, il clavincembalo, ecc.) a prescindere da ulteriori suddivisioni interne (tra cordofoni a corde pizzicate, strofinate o percosse), “l’affinità di insegnamenti può non predicarsi con riferimento a strumenti appartenenti a classi differenti, nel caso di specie, i cordofoni e gli aerofoni, come il sassofono”.
È stato, altresì, ritenuto meritevole di integrale accoglimento anche l’ulteriore motivo di ricorso riferito alla illegittimità della procedura a fronte dell’avvenuta nomina di altro Commissario in spregio all’art. 35 del D.lgs 165/2001 nonché allo stesso bando di concorso, in quanto lo stesso risultava assunto nell’interesse del sindacato Flc – Cgil “un ruolo che manifesta un’attività di rappresentanza esterna al sindacato – non riconducibile a quella di mero nuncius – in un ambito particolarmente sensibile quale quello della contrattazione collettiva”.
Pertanto, i Giudici Amministrativi hanno disposto l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e conseguente regressione della procedura concorsuale alla fase di nomina dei componenti della commissione per la classe di concorso AV56, stante l’acclarata illegittimità dei componenti nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia. Tale provvedimento, in altri termini, ha a tutti gli effetti invalidato la procedura concorsuale, travolgendo parimenti le assunzioni avvenute all’esito della stessa.
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