Errata determinazione del valore della concessione, mancata evidenza delle condizioni di equilibrio della concessione, in relazione ad elementi quali la pubblicazione del Pef, la matrice dei rischi e la convenienza economica del project rispetto all’affidamento mediante appalto, richiesta di requisiti speciali di partecipazione non proporzionata rispetto all’oggetto della gara, criticità concernenti i requisiti dei lavori e la loro messa a disposizione mediante avvalimento (con particolare riferimento all’indeterminatezza e non rispondenza di alcune categorie di attestazione Soa e alla mancata evidenza della sostenibilità del contratto di avvalimento), omessa verifica dei carichi pendenti relativi ad alcuni esponenti dell’aggiudicatario provvisorio.
Sono queste le criticità del bando pubblicato dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto e per 25 anni dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania, sollevata nelle scorse settimane dall’Anac che, con propria delibera, ha invitato l’Adsp a comunicare entro 30 giorni dalla comunicazione le eventuali determinazioni che intende assumere al riguardo, avvisando che la reiterazione delle violazioni accertate può dar luogo all’attivazione dei poteri di ricorso previsto all’art. 220, co. 3, d.lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. j del Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria) – Del. n. 268 del 20.06.2023.
L’Autorità nazionale anticorruzione è intervenuta l’anno scorso sul bando, contestato sia dalla politica che da una parte degli operatori portuali, dopo alcune segnalazioni su presunte anomalie riguardanti l’affidamento provvisorio al raggruppamento temporaneo di imprese con capofila la palermitana Operazioni e servizi portuali Palermo srl, con le catanesi La Portuale II soc. coop. Arl e Green service soc. coop. sociale, e le augustane Patania srl. ed Ecolsicilia srl. unica offerta pervenuta al bando e ha richiesto all’Adsp informazioni e documentazione in via preistruttoria, avviando un procedimento di vigilanza durante il quale sono “state contestate all’ Adsp diverse violazioni della normativa di settore, con particolare riferimento alla prevalenza del contributo pubblico rispetto a quello privato, alla errata individuazione del valore della concessione, al mancato ottenimento in via preventiva del parere del Cipess ai sensi dell’art. 175, comma 3, d. lgs. n. 36/2023, alla mancata richiesta nei documenti di gara dei requisiti speciali previsti dalla legge e alla mancata previsione nella documentazione di gara dell’obbligo di costituire una società di scopo e alla mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente committente di un provvedimento espresso a conclusione dell’iter approvativo della concessione”.
Ritenuta incompleta la documentazione trasmessa dall’ente concedente in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento e alle ulteriori richieste istruttorie dell’Autorità e valutata la necessità di acquisire ulteriore documentazione, il Consiglio dell’Autorità, come si legge sempre nella delibera, ha disposto l’accesso ispettivo nella sede dell’ente concedente, realizzatosi il 7, 8 e 9 maggio 2024, alla presenza del gruppo ispettivo designato e dei rappresentanti dell’ Adsp per poi trasmettere a luglio la comunicazione di risultanze istruttorie (Cri), adottata ai sensi del regolamento di vigilanza.
Nel provvedimento, tenuto conto delle osservazioni rese in sede ispettiva e delle comunicazioni trasmesse dall’ente concedente, sono state superate alcune criticità prima facie ritenute sussistenti, anche per effetto delle condotte successive tenute dall’ Adsp, relativamente alla normativa applicabile, alla mancata qualificazione dell’ente (inizialmente ascrivibile ad un errore materiale e prontamente rettificata in conseguenza dell’attività ispettiva), al mancato parere del Cipess e alla costituzione della società di scopo. Inoltre nello stesso provvedimento adottato dall’Autorità si è dato atto che nel corso dell’attività ispettiva, in accordo con il mandato presidenziale, sono stati esaminati gli atti di gara e di esecuzione relativi ad un’ulteriore procedura di affidamento – servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali – selezionata a campione: “al riguardo, sono emerse una serie di criticità oggetto di confronto immediato con i rappresentanti dell’ente concedente (tra cui l’errata indicazione del valore complessivo dell’affidamento a base di gara, la non coerenza tra gli atti di programmazione e l’affidamento avviato, la genericità dei requisiti di partecipazione relativamente al fatturato globale richiesto, alcune previsioni potenzialmente limitative della concorrenza in relazione a criteri premiali e l’assenza di un provvedimento formale che desse atto dell’avvenuta conclusione delle verifiche in ordine ai requisiti, generali e speciali, prima dell’aggiudicazione definitiva).
“L’Adsp, già in sede ispettiva, ha preso atto delle criticità, impegnandosi pro futuro a rimuoverle, in conformità alle osservazioni espresse dall’Autorità”. – scrive l’Anac che nella stessa nota ha “contestato ulteriori criticità, oltre che confermato alcune di quelle già contestate in sede di comunicazione di avvio del procedimento. Tenuto conto delle stesse, nella medesima nota di comunicazione delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha rilevato la necessità di rivisitare gli aspetti sostanziali e procedurali del project financing in esame, ferma restando ogni valutazione di competenza dell’ente concedente in ordine alle misure più opportune da adottare in proposito, ivi incluso l’annullamento in autotutela della procedura di affidamento ed ha assegnato alle parti ampio termine per presentare eventuali controdeduzioni rispetto a quanto contestato”.
Le controdeduzioni sono state poi fornite il 30 agosto 2024 sia dall’ente concedente che dal potenziale aggiudicatario, quest’ultimo, unitamente al riscontro fornito, ha formulato richiesta di accesso documentale agli atti del fascicolo istruttorio, che in ottica di trasparenza e leale collaborazione istituzionale, “nonostante la non tempestiva richiesta – effettuata dal potenziale aggiudicatario in seguito alla trasmissione delle proprie controdeduzioni – ha poi consentito l’accesso agli atti del procedimento, assegnando un ulteriore termine per la presentazione di eventuali osservazioni integrative, che il medesimo operatore economico ha ritenuto di non fornire. All’esito dell’istruttoria complessivamente condotta, le suddette residuali criticità, evidenziate nella comunicazione di risultanze istruttorie, tuttavia, non paiono superate neanche a seguito delle controdeduzioni rese dalle parti”.
“Valutato comunque positivamente l’impegno manifestato dall’ente concedente di adeguarsi, pro futuro, al rispetto della normativa di settore secondo le osservazioni fornite dall’Autorità si conclude il procedimento affermando la rilevanza dei vizi esposti per le ragioni indicate in parte motiva (erronea determinazione del valore della concessione, indicazione generica della documentazione posta a base di gara, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione), e rimettendo alle discrezionali valutazioni di competenza dell’ente concedente in ordine alle misure più opportune da adottare in proposito, ivi incluso l’annullamento in autotutela della procedura di affidamento” – conclude l’Anac.
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