“Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal questore della provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023” e “dispone l’immediato rilascio”. Il giudice Iolanda Apostolico presso il Tribunale ordinario di Catania, sezione Immigrazione, non ha convalidato il trattenimento di uno dei cittadini tunisini trasferiti il 27 settembre al centro di trattenimento di Modica.
Il giudice, in premessa considera che “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (rt.6 comma 1 d.lgs 142/2015; art.8 della direttiva 2013/33/UE); che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale, ex art.13 della Costituzione”.
Una fitta giurisprudenza citata dal giudice nel dispositivo, prende le mosse dalla sentenza dell’8 novembre del 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea e dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE.
L’esame della direttiva, nella sostanza, lega il provvedimento di trattenimento alla ‘proporzionalità’, ovvero che alla base ci siano valide ragioni per limitare un individuo della sua libertà personale. “Ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo a che tale trattenimento abbia luogo senza l previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di siffatta misura” si legge in un estratto della sentenza 14 maggio 2020 della Corte di Giustizia europea.
La conclusione è che nel caso specifico, la norma interna è incompatibile con quella europea e il provvedimento di trattenimento del questore non sia “corredato da idonea motivazione” anche in merito alla “necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”.
Sulla eventuale cosiddetta garanzia finanziaria, il fatto che non sia possibile che l’importo possa essere versato da terzi, sarebbe incompatibile con la stessa direttiva 33/2013, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea. La direttiva 32/2013/UE non autorizza, per il giudice, “un trattenimento in zona diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi”.
In conclusione, e in base ai principi sanciti nella sentenza della Corte costituzionale, sezioni unite, del 26 maggio 1997 n.4674, “deve escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”.
“La normativa internazionale ed europea sui rimpatri è prevalente – spiega il difensore dell’uomo, l’avvocata Rosa Maria Lo Faro, a sintetico commento della sentenza che costituisce il primo caso in Italia – nella mia opposizione alla convalida avevo anche evidenziato che la manifestazione della volontà dell’uomo di richiesta di asilo era stata esplicitata a Lampedusa e che invece è stata formalizzata 7 giorni dopo a Modica”.
L’uomo era arrivato a Lampedusa il 20 settembre e in passato era stato già destinatario di un provvedimento di espulsione. Un viaggio, quello precedente, che aveva portato alla morte di mare della sua fidanzata e che lo avrebbe spinto a partire di nuovo. Secondo quanto riportato nella decisione del giudice Iolanda Apostolico, il tunisino richiedente asilo ha dichiarato che sta scappando dalla famiglia della ragazza che lo vuole uccidere, ritenendolo responsabile della morte della loro figlia. Dei 7 richiedenti protezione, trattenuti a Pozzallo, già tre non sono più al centro. Il ragazzo a cui fa riferimento la sentenza, è stato liberato; un altro ha esibito i suoi documenti ed è stato rilasciato, un terzo, all’esito dei controlli è stato arrestato per precedenti di polizia.
Il Viminale impugnerà il provvedimento – Il ministero dell’Interno impugnerà il provvedimento del Tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento di un migrante irregolare. E’ quanto si apprende da fonti del Viminale, il quale intende sottoporre al vaglio di un altro giudice la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento.
La procedura accelerata di frontiera – spiegano le stesse fonti – è uno degli aspetti che, “già contenuto nella direttiva europea 2013/33/Ue, trova oggi l’unanime consenso dei Paesi europei nell’ambito del costruendo nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e che il governo italiano ha disciplinato nel decreto Cutro”.
Peraltro, relativamente a due dei provvedimenti di non convalida del trattenimento, “si tratta di due cittadini tunisini destinatari di provvedimenti di espulsioni già eseguiti (ciò nonostante rientrati nel territorio italiano) che nel corso dell’udienza per la convalida hanno invocato in un caso la protezione per la necessità di ‘fuggire perché perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli delle loro attività’ (particolari linee della mano), nell’altro ‘per dissidi con i familiari della sua ragazza i quali volevano ucciderlo ritenendolo responsabile del decesso di quest’ultima’”.
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